NOTIZIARIO BUROCRAZIA
Qui a seguire una serie di notizie circa
questioni e questioncelle burocratiche con cui l'appassionato di automobilismo
storico in genere si trova a dovere fare i conti. La nostra speranza è che le
notizie siano buone, ma sappiamo che per lo più esse saranno tristi.
Ci proponiamo di mantenere aggiornata questa sezione mensilmente.
Cinture di
sicurezza.
Esenzione bollo: regione Veneto.
Catalizzate a Roma.
Bolli
Bollino Blu: Un esame
facile da superare
Bollino Blu: Cosa occorre sapere
Cinture di sicurezza (2)
Se
una vettura proviene dall'estero
NEW Speciale
Bolli Piemonte NEW
CINTURE DI SICUREZZA (fonte:
Ruoteclassiche)
L’ argomento è regolato dalla legge 111/1988, poi ripresa dall'articolo 72
dei Codice della Strada che dice: "Gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se
trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di
attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli,
con decreto dei Ministro dei Trasporti"
Una circolare dei 22 giugno 2000 dei Dipartimento dei Trasporti Terrestri
(numero B53/2000/MOT) ribadisce che: “l'obbligo dell'installazione delle
cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli
posteriori, per tutti i veicoli della categoria MI che, immatricolati a far data
dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di
attacco".
Poiché questa delibera sembra in contrasto con il Codice della Strada, che
impone l'obbligo a tutte le vetture dotate di punti di attacco, la rivista
Ruoteclassiche ha richiesto delucidazioni alla Direzione dei Dipartimento
Trasporti Terrestri a Roma.
Questa ha chiarito che, dal punto di vista tecnico, a seguito dei regolamento
ECE/ONU e delle direttive CEE relative agli ancoraggi, solo i veicoli
immatricolati dopo il 15 giugno 1976 hanno punti di attacco conformi ed
omologati.
Prima di quella data gli attacchi possono esservi ma non necessariamente adatti
alla installazione di cinture di tipo corrente.
Il Dipartimento ha ribadito che la circolare B53/2000 è stata trasmessa a tutte
le sedi di periferia della Motorizzazione nonché ai centri di revisione
privati, i quali sono tenuti ad accertare che le cinture anteriori e posteriori
siano presenti solo sui veicoli immatricolati dopo il 15 giugno 1976.
Tuttavia, poiché gli enti competenti (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani) non
necessariamente sono a conoscenza della circolare e probabilmante applicano
l’art. 72 del Codice della Strada, ne possono derivare sanzioni amministrative
e sottrazione di 5 punti sulla patente.
Concludendo, se ci sono i punti di attacco, è sempre opportuno montare e
allacciare le cinture, anche per evitare sgradevoli ricorsi al prefetto o al
giudice di pace (in quest'ultimo caso il ricorrente deve versare presso la
cancelleria una somma pari alla metà dei massimo della sanzione inflitta)
qualora si venisse fermati per un’ispezione.
Torna
all'indice notizie.
ESENZIONE BOLLO: IL VENETO FA DI TESTA SUA
(fonte:Ruoteclassiche)
E’ noto che alcune Regioni hanno stabilito di far pagare un bollo forfetario
diminuito a tutte le vetture con almeno vent'anni (vedi Lombardia), altre
ammettono solo i mezzi omologati ASI, altre non li ammettono affatto.
Ad esempio la Regione Veneto è la più rigida nel non permettere l'esenzione
dalla tassa di proprietà alle vetture tra i venti e i trent'anni.
Per lei l'attestato ASI non ha valenza. Come specifica il Servizio Tributi dei
Veneto, questa Regione ritiene veicoli di interesse storico solo quelli inclusi
nei registri e costruiti da oltre trent'anni.
Al contrario il Consiglio Regionale dei Piemonte ha approvato il 16 settembre il
nuovo testo unificato riguardante le tasse automobilistiche: esso contempla per
le "storiche" un ammontare fisso di tassa di circolazione di 30 euro
per le auto e di 20 euro per le moto durante l'anno, indipendentemente dalla
cilindrata.
Con la ipotesi di estendere tali vantaggi anche ai veicoli con più di vent'anni
che "presentino requisiti di peculiarità rilevante".
La circolare non dispone però che cosa si debba intendere per "peculiarità
rilevante".
Torna
all'indice notizie.
CATALIZZATE
A ROMA (fonte: Ruoteclassiche)
Da un anno, a Roma, le auto non
catalitiche possono circolare all'interno dell'anello ferroviario (tangenziale
Est, via Cilicia, via Olimpica, circonvallazione Gianicolense), solo al sabato,
alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.
La delibera di Giunta è attiva dal primo gennaio 2003 e varia quella precedente
che contemplava deroghe per le auto storiche iscritte negli appositi registri.
Questo indica che chi si è iscritto a un club federato ASI versando una
notevole somma, confidando di poter circolare senza limitazioni, si trova ora
equiparato a tutti gli altri automobilisti che non dispongono di un veicolo
catalizzato.
L'assessore alla Mobilità della Giunta romana Mario Di Carlo ha affermato:
"Comprendo possa essere considerata una soluzione iniqua, perché, per i
residenti, entrare all'interno dell'anello ferroviario durante la settimana non
è una libera scelta e costringe i possessori di una vecchia auto a cambiarla
con una nuova. D'altra parte, l'uso indiscriminato delle non catalizzate è
dannoso oltre che per il traffico anche per l'ambiente. La qualità dell'aria è
del resto migliorata con notevole abbattimento delle polveri e del benzene, ora
sotto ai valori limite, grazie ai provvedimenti restrittivi introdotti a partire
dal Piano Urbano del Traffico del 1999".
Sul fatto di poter ottenere la deroga di un giorno infrasettimanale per
permettere ai possessori di auto storiche di recarsi dal meccanico Di Carlo
dice: "Capisco le loro esigenze anche perché ho una Citroën
d'epoca, ma la realizzazione pratica di una simile ipotesi non mi sembra
possibile".
Cattive notizie anche dalla
Lombardia.
Intervistato dal quotidiano “La Repubblica", il presidente della Regione,
Roberto Fornigoni, ha dichiarato che per il divieto permanente di circolazione
alle auto non catalizzate nelle aree omogenee, quelle cioè a rischio
inquinamento, " ... è solo questione di tempo".
Torna
all'indice notizie.
Con il nuovo anno la questione dei
bollo per le auto storiche con età compresa tra venti e trent'anni non è
ancora completamente definita.
Le Regioni, che hanno potere decisionale in merito, hanno avuto differenti
comportamenti e fino ad ora solo in tre casi è stata emanata una nuova legge
che fissa precisi criteri.
La Lombardia
conferma la tassa di circolazione ridotta a 25,82 euro per tutte le auto a
partire da 20 anni (10,33 euro per le moto) indipendentemente dal modello e
dall'iscrizione a qualsiasi registro.
Se il veicolo non viene usato non
si paga nulla.
La Toscana
per i veicoli da 20 a 30 anni, ha deciso di far pagare dal 2003 una tassa di
possesso (cioè dovuta comunque, anche se il mezzo è fermo) di 60 euro per le
auto e di 25 euro per le moto.
Al compimento dei trent'anni, la
tassa diventa di circolazione e si riduce a 25,82 euro (10,33 euro le moto).
La Provincia autonoma di Bolzano
ha stabilito una tassa di circolazione di 25,82 euro per le auto e di 10,33 euro
per le moto (anche in questo caso, si paga solo se si usa il mezzo).
Le altre Regioni
non hanno emanato un'apposita legge o ritengono valida quella statale vigente
(cioè la 342/2000) che però è spesso non applicata e che vedrà con tutta
probabilità soccombere le amministrazioni locali di fronte a una marea di
ricorsi.
Torna
all'indice notizie.
BOLLINO
BLU: UN ESAME FACILE DA SUPERARE (fonte: Automobilismo d’Epoca)
La cura dell'aria delle città è regolata da norme stabilite dal Parlamento
Europeo, accettate dall'Italia in due periodi diversi: nel '99 e,
successivamente, nel 2002.
In virtù di tali norme, i comuni e
le regioni sono vincolati a misurare costantemente determinati inquinanti,
determinandone anche le sorgenti.
In caso di superamento dei limiti,
la legge impone di varare dei piani per la riduzione dei valori fuori norma e,
nei casi peggiori, il blocco immediato del traffico.
Inoltre a livello locale, tutte le
città, ad eccezione di Milano e Bari, impongono per circolare la conformità
alla prova del "bollino blu" , fissata da una norma nazionale del '96.
Non si tratta di una prova
difficilmente superabile, anzi: e proprio per questo in molti comuni il bollino
blu non è più l'unico requisito sufficiente per circolare nelle strade più
soggette al traffico.
Torna
all'indice notizie.
BOLLINO
BLU: CHE COSA OCCORRE SAPERE (fonte: Automobilismo d’Epoca)
Il bollino blu è un metodo di
controllo delle emissioni dei gas di scarico istituito nel 1996.
La prova va ripetuta annualmente per le auto immatricolate dopo l'1/1/1988,
semestralmente per quelle più anziane.
L'inquinante monitorato è il
monossido di carbonio (CO) per le auto a benzina, un unitamente al Rapporto
Lambda per i veicoli dotati di catalizzatore.
Per le auto diesel è prescritta
invece la misurazione dell'opacità dei gas di scarico.
Questi i valori massimi prescritti
con motore al minimo.
L'automobile deve subire
un'accurata messa a punto dei sistemi di alimentazione e di accensione in modo
da garantire il tenore di CO più basso possibile.
Tenore massimo di CO allo
scarico 4,5% vol.
Tenore massimo di CO allo scarico
3,5% vol.
Auto a benzina catalizzata
Tenore massimo di CO 0,5% vol.
Prevista una seconda misurazione
con motore a 2000-2500 giri/min dove il tenore massimo di CO e pari a 0,3% vol.
Il Rapporto Lambda con motore a
2000-2500giri/min deve essere pari a 1 ± 0,03 o conforme alle specifiche del
costruttore se esibite dall'utente.
Auto diesel aspirata
Opacità massima in accelerazione
libera pari a 2,5 m - l.
Auto diesel turbocompressa
Opacità massima in accelerazione
libera pari a 3, 0 m - l.
Torna
all'indice notizie.
CINTURE
DI SICUREZZA (2) (fonte: Ruoteclassiche)
La Polstrada ha dato le opportune
informazioni per la corretta applicazione della normativa relativa
all'installazione e all'uso delle cinture di sicurezza sulle auto d'epoca.
Ecco quanto ha comunicato il
Ministero degli Interni riguardo all'applicazione dell'art.72 dove si stabilisce
che gli autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta e
dispositivi di protezione.
"Circa l'esclusione dei
veicoli di interesse storico e collezionistico (art.21 L.118/88) si è
pronunciato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con circolare n.
B053/MOT del 22.6.2000 per cui l'obbligo di installazione, sia sui posti
anteriori, che su quelli posteriori, riguarda tutti i veicoli appartenenti alla
categoria M1 immatricolati dal 15.6.1976.
Pertanto deve ritenersi non
obbligato al l'installazione e all'uso il proprietario di un veicolo sprovvisto
sin dall'origine di appositi punti di ancoraggio per le cinture di
sicurezza".
Torna
all'indice notizie.
DOCUMENTAZIONE
DA ESIBIRE PER OTTENERE LA “NAZIONALIZZAZIONE” DI UN VEICOLO DI PROVENIENZA
ESTERA (fonte Ruoteclassiche)
IMMATRICOLAZIONE:
Ecco l'elenco dei documenti da
presentare presso gli uffici del D.T.T. (ex Motorizzazione).
Tutta la documentazione in lingua straniera deve essere tradotta e autenticata.
·
carta di circolazione originale o in copia autenticata;
·
eventuale altra documentazione rilasciata dallo Stato di
provenienza e necessaria per l'immatricolazione in Italia (cancellazione del
mezzo con data dell'ultima revisione effettuata ecc.);
·
certificazione caratteristiche tecniche;
·
modello TT 2119 con richiesta, per i veicoli non UE, di
appuntamento per il collaudo;
·
bolla doganale (veicolo non UE);
·
fotocopia della fattura ed esibizione dell'originale se
l’acquisto è avvenuto presso un commerciante straniero o fotocopia dell'atto
di trasferimento di proprietà autenticato dal consolato italiano ed esibizione
dell'originale se l'acquisto è avvenuto dal precedente proprietario;
·
autocertificazione residenza e cittadinanza;
·
permesso di soggiorno (stranieri residenti non UE) o carta di
soggiorno (stranieri residenti UE) in corso di validità e sua fotocopia.
Per i veicoli extra UE, sempre da
sottoporre a collaudo, la considerazione non vale.
Ricordiamo che all’antera pratica
deve essere allegata copia fotostatica in carta semplice di tutta la
documentazione presentata e di un documento di identità.
ISCRIZIONE AL PRA:
La documentazione deve essere
presentata dall'intestatario della carta di circolazione presso l'ufficio
provinciale dell'ACI che gestisce il PRA della provincia di residenza entro 60
giorni dalla data di emissione della stessa.
Ecco i documenti da produrre:
·
fotocopia della carta di circolazione dello Stato estero di
provenienza del veicolo,
·
per i veicoli
provenienti dalla Germania deve essere consegnato l'originale del documento di
proprietà (Fahrzeugbrief);
·
copia della carta di circolazione italiana, fotocopia di un
documento di identità dell'acquirente;
·
certificato doganale o fotocopia autenticata (veicoli non
UE);
·
certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di
certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato;
·
dichiarazione unilaterale di vendita redatta sul modello NP-2
autenticata dal notaio, indicando il numero della targa estera e la sigla
automobilistica dello Stato di provenienza. Vanno inoltre riportati sulla nota i
codici fiscali del venditore e dell'acquirente. Può anche essere accettata una
dichiarazione di proprietà autenticata dal notaio in duplice originale in bollo
e corredata da copia della fattura di acquisto all'estero, nella quale va
inserita la dicitura "dichiaro che la presente è copia conforme
dell'originale della fattura a me intestata per l'acquisto dei veicolo
targato..." controfirmata dall'interessato.
Torna
all'indice notizie.
BOLLI
PIEMONTE
(fonte La Manovella)
In Piemonte resta valido quanto previsto dalla Legge Regionale 23/2003 e dalla successiva delibera della Giunta Regionale del 2/2/04: tutti i veicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso professionale vengono assoggettati ad una tassa di circolazione, da versarsi solo in caso di utilizzo del mezzo su pubblica strada, pari a 30 Euro per le auto e a 20 Euro per le moto.
Sono esclusi dall'agevolazione, e quindi continuano ad essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di un'attività di impresa o di arte o professione.
Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, o da scuola guida.
Fanno eccezione a tale regola i veicoli diversi dalle autovetture (ad esempio: autocarri, autobus), iscritti all'A.S.I.
Riduzione estesa ai veicoli che, avendo compiuto 20 anni dall'immatricolazione, presentino requisiti di peculiarità visti nel loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione rispetti l'originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specificatamente individuati.
A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa, è certificato.
Possono accertare e certificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'agevolazione:
- A.S.I.;
- la FMI per i motoveicoli;
- i Registri Storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato (ad esempio, i registri storici della Fiat, della Lancia e dell'Alfa Romeo, ma anche quelli eventualmente istituiti da altre case automobilistiche, italiane ed anche straniere, purché abbiano, queste ultime, almeno una sede in Italia);
- il Club Auto d'Epoca Reporter a Castelletto Monferrato (Alessandria);
- l'European Car Club Le Veterane a Torino.
L'esenzione non è retroattiva ed opera dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria a titolo di tassa di circolazione pari a Euro 20,00 per i motoveicoli ed Euro 30,00 per gli autoveicoli.
Torna
all'indice notizie.